Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014
Il Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014 (pubblicato sulla G.U. del 25/6/2014) contiene alcune precisazioni sulla presentazione degli atti per via telematica. In particolare, il paragrafo 2 dell'art. 51 definisce la determinazione della tempestività della consegna dell'atto e affronta il problema del superamento della dimensione massima della busta telematica.
 
Per quanto concerne la determinazione della data del deposito:
 
"
Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile"
 
In pratica questo D.L. conferma l'interpretazione data dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 3115 del 3 marzo 2014 (descritta nel precedente articolo Orario di deposito di un atto).
 

 
Per quanto attiene il deposito degli atti la cui busta eletettronica ha una dimensione superiore alla massima consentita viene testualmente stabilito:
 
"Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza"
 
Questo D.L. è la prima norma che affronta il problema. Apparentemente permangono tuttavia non pochi dubbi circa l'effettiva soluzione del problema.
 
Si deve innanzitutto tener presente che il superamento della dimensione massima di una busta telematica è praticamente sempre determinato dalla elevata dimensione degli allegati e non dall'atto in sè.
Poichè ogni deposito telematico deve essere eseguito mediante compilazione della busta telematica e che ogni busta telematica deve contenere necessariamente un atto e il file DatiAtti.xml (ossia l'insieme di informazioni strutturate automaticamente gestite dai sistemi informativi del Ministero della Giustizia) non sembrerebbe chiara la modalità di invio del secondo gruppo di documenti .
 
Se si interpreta letteralmente quanto scritto nel D.L., la consegna dovrebbe essere eseguita mediante l'invio di PEC con allegati generici. Ciò, per quanto evidenziato nel precedente paragrafo, non dovrebbe tuttavia essere possibile, anche in considerazione della difficoltà di collegamento degli invii successivi al deposito dell'atto.
 
Una possibilità di integrazione dell'atto depositato con altri documenti potrebbe essere l'invio dei successivi documenti corredati da atti del tipo "Istanza Generica" che costituiscono il deposito di un nuovo atto. Questa modalità di integrazione non risponderebbe però a quanto indicato nel D.L.
 

 
 
La difficoltà di definire una modalità chiara e semplicemente utilizzabile per il deposito di atti di grandi dimensioni è una diretta conseguenza dell'aver previsto il deposito di un atto telematico esclusivamente a mezzo PEC. Questo è uno dei diversi limiti intrinseci del servizio di mail per questa tipoligia di comunicazione.
 
Al di fuori dell'ambito del Ministero di Giustizia, l'utilizzo della PEC parrebbe in effetti più oculato e focalizzato a quelle che sono le caratteristiche specifiche di questo servizio. Ad esempio, se si considera la recente introduzione della fattura elettronica, obbligatoria per le forniture alla Pubblica Amministrazione, si scopre che sono stati resi disponibili ben 5 canali diversi per l'invio dei documenti. Uno di questi è costituito dall'invio a mezzo PEC, unico servizio basato sull'email. Ciò nonostante la dimensione di una fattura raramente ecceda i 100 kByte. Gli altri 4 canali di comunicazione hanno tutti caratteristiche sincrone cioè sono in grado di assicurare il mittente sia sull'orario (data certa) che sull'avvenuto invio (la PEC invece, operando in modalità asincrona, definisce orario e fornisce conferma dell'avvenuto invio solo a posteriori, tramite la Ricevuta di Avvenuta Consegna).
 
Peraltro, la realizzazione di un canale di deposito degli atti sincrono è praticamente quasi disponibile ed è costituito dall'accesso telematico alla consultazione dei fascicoli, sistema già operante e in uso da parte degli avvocati. Il sistema dispone già dei necessari requisiti di controllo di accesso e di sicurezza, e meriterebbe forse un'ulteriore riflessione di opportunità da parte del legislatore.
 

 

 

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