Orario di deposito di un atto
Uno dei primi quesiti che l'avvocato si pone riguarda la determinazione dell'orario di consegna dell'atto. Il D.M. n. 44 del 21/2/2011 è chiaro sul questo punto. Infatti all'Art. 13 comma 2 stabilisce:
 
I documenti informatici di cui al comma 1 [atto telematico n.d.r.] si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata al Ministero della giustizia.
 
Tuttavia l'avvocato è in grado di controllare l'inzio della procedura di invio della PEC ma non la ricezione da parte del competente Ufficio. Normalmente questa trasmissione avviene in pochi minuti ma può richiedere tempi molto più lunghi o potrebbe, addirittura, non avvenire. In quest'ultimo caso, l'avvocato, trascorse inutilmente 12 ore, riceve la comunicazione della difficoltà a far giungere la PEC e, passate 24 ore dall'invio, quella della definitiva cancellazione della PEC medesima.
 

 
La consegna di un atto può non essere eseguita nei termini previsti per una causa non imputabile all'avvocato e, quindi, sembrerebbe ragionevole una remissione in termini del deposito. Infatti alcuni tribunali già prevedono una remissione in termini, riconoscendo l'ipotesi come causa di forza maggiore, ma questo modo di procedere è legato solo a prassi locali e non si è a conoscenza di giurisprudenza in merito.
 
In ogni caso anche le prassi che considerano questa evenienza non sono esaustive. Consideriamo ad esempio quanto pubblicato dall'Ordine degli Avvocati di Firenze:
 
"Il magistrato valuterà e deciderà sulle richieste di rimessinee in termini ove le stesse siano corredate di tutta la documentazione occorrente per ricostruire il deposito nelle varie fasi di esecuzione del medesimo.
 
La rimessione potrà essere concessa in tutti i casi in cui risulti che la non tempestiva effettuazione del deposito sia derivata da problemi dei sistemi informatici o dei gestori di posta elettronica. ..."
 
Rimane ancora del tutto inderminato l'intervello di tempo dopo il quale il deposito debba essere considerato non effettuato tempestivamente.
 
Un secondo punto controverso riguarda riguarda quanto stabilito dal D.M. n. 44/2011 all'art. 13 comma 3:
 
"... Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo";
 
Con la sentenza n. 3115 del 3 marzo 2014, il Tribunale di Milano rileva il contrasto con l'art. 16bis, comma 7, della legge n. 228/2012 che non indica alcun orario limite:
 
"Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia".
 
Per cui il Tribunale di Milano ha stabilito:
  • la norma di legge primaria (art. 16-bis l. 221/2012) nulla prevede in merito all'ora di deposito/invio a mezzo PEC;
  • la fonte di rango primario (ovvero la legge 221/2012) non puņ essere derogata da una norma di rango inferiore (ovvero il decreto ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44).
Se ne potrebbe dedurre che per la validità del deposito rilevi solamente la data e non l'ora (essendo l'invio possibile sino alla mezzanotte).

 

 

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